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Regioni, l’ex presidente della Consulta: “Difficile che statuto regioni speciali preveda terzo mandato”

Da Redazione Ultimenews24.it
19 Maggio 2025
In Attualità
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Regioni, l’ex presidente della Consulta: “Difficile che statuto regioni speciali preveda terzo mandato”
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(Adnkronos) –
Il Cdm ha impugnato la legge della Provincia autonoma di Trento sul terzo mandato. Il partito di Matteo Salvini si è espresso in dissenso rispetto alla decisione del governo in Consiglio dei ministri. Il tema è complesso e numerosi gli interrogativi che si aprono sul fronte costituzionale: L'articolo 122 della Costituzione (individuato come principio fondamentale dalla Corte Costituzionale sentenza del 15 maggio 2025 n. 64) si applica solo alle regioni ordinarie? Alle altre, quelle a statuto speciale, si applicano le norme statutarie (equivalenti a leggi costituzionali) definite dal legislatore regionale? Il principio guida di ragionevolezza sul numero dei mandati a cui si richiama la recente sentenza della Consulta andrebbe valutato dalla Corte, nel caso della Provincia autonoma di Trento, in base alla legge statale, o a quella regionale? Il regionalismo presuppone o no una omogeneità? Costituzionalisti come il presidente emerito della Corte costituzionale Cesare Mirabelli, individuano nell'articolo 122 della Costituzione un principio fondamentale della legislazione statale che si declina nella scelta del legislatore di garantire un ricambio nelle istituzioni, assicurando una parità di condizioni anche nella competizione elettorale e in definitiva individuando in questo un criterio di democraticità. "Questa premessa implica che non si tratta di un principio valido solo per alcune regioni tranne quelle a statuto speciale, salvo che non ci sia una deroga costituzionale nel loro statuto, cioè se il loro statuto prevede specificatamente una diversa disciplina. Insomma se lo statuto regionale non stabilisce nulla vale il principio della legge statale. Diversamente è se lo statuto regionale (che comunque deve essere approvato dallo Stato – ndr) stabilisse espressamente un diverso limite di mandati". "Ma mi parrebbe difficile una disciplina diversa di diritti politici dei cittadini quali l'elettorato passivo – commenta Mirabelli – perché si tratta di una condizione di eleggibilità che non può che riguardare tutti i cittadini". Nell'impugnazione della legge della Provincia autonoma di Trento "si tratterà di valutare le ragioni addotte dal governo e le motivazioni che addurrà la regione Trentino per difendere la sua scelta. Io non le conosco. Ma certo è che una qualche discrezionalità del legislatore nello stabilire il limite dei mandati delle candidature è possibile, purché sia ragionevole. Ma non può esserci una limitazione all'elettorato passivo che non riguardi tutti i cittadini. E' un principio di uguaglianza all'accesso valido per tutti". Quindi, se venisse sancito dalla Consulta che è la legge statale a fissare il tetto ai mandati per tutte le regioni e se poi la legge statale fissasse il principio fondamentale in tre mandati, i tre mandati potrebbero o dovrebbero essere estesi a tutte le regioni? "Certamente, anzi – risponde Mirabelli – la recente sentenza della Corte afferma che il principio è auto-applicativo. Cioè non c'è bisogno di recepirlo da una legge elettorale della regione. E' la discrezionalità del legislatore statale a definire la durata del mandato e magari estenderlo da due a tre secondo un principio di ragionevolezza".  C'è sempre la possibilità, in caso di modifica della legge statale, che la Corte costituzionale sia chiamata in causa direttamente dai cittadini che decideranno di rivolgersi a un giudice per sollevare la questione. Si tratterebbe di un giudizio in via incidentale, ricorda il professore ordinario di Diritto costituzionale all'università di Roma Tor Vergata, Giovanni Guzzetta: "Considerando la giurisprudenza costituzionale sulle leggi elettorali, a cominciare dalla sentenza 1/2014 sulla legge Calderoli (quella sul Porcellum – ndr), direi che non si può affatto escludere. Ovviamente in questo caso la valutazione sarebbe rimessa al giudizio di non manifesta infondatezza del giudice che dovrebbe sollevare la questione". (di Roberta Lanzara)   —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags: adnkronosnewsregionali
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