(Adnkronos) – Via libera del Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, al ddl per l'attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo. Il testo composto di 18 articoli conferisce al Governo una delega per recepire la nuova direttiva Accoglienza e adeguare l'ordinamento italiano ai regolamenti Ue su qualifiche, procedure di asilo, gestione della migrazione, rimpatri alla frontiera, crisi e forza maggiore, accertamenti alle frontiere esterne ed Eurodac. Tra i punti chiave previsti nella bozza del ddl la riorganizzazione del sistema nazionale di accoglienza, disciplina delle procedure di frontiera, introduzione di un meccanismo di monitoraggio indipendente sui diritti fondamentali, interventi sui Cpr e sul trattenimento, modifiche alla normativa sui minori stranieri non accompagnati e riordino della materia in testi unici. Nel dettaglio, l'articolo 2 del provvedimento detta i principi per il recepimento della direttiva Accoglienza, prevedendo l'adeguamento dell'organizzazione del sistema nazionale e delle condizioni materiali riconosciute ai richiedenti protezione internazionale, anche "in forma di sussidi economici, di buoni o in natura". Il testo prevede inoltre la possibilità di assegnare il richiedente "a una specifica zona geografica", disciplinando condizioni e modalità, compresa l'autorizzazione ad allontanarsi temporaneamente. In attuazione dell'articolo 9 della direttiva, dovranno essere individuati i casi e i presupposti per imporre l'obbligo di residenza in un luogo specifico o di presentazione periodica alle autorità, con definizione dei termini di durata e delle eventuali proroghe. Con riferimento al regolamento Procedure (articolo 4), il Governo dovrà disciplinare la procedura per il riconoscimento delle forme di protezione complementare e individuare le autorità competenti, assicurando anche misure di semplificazione digitale e interoperabilità tra piattaforme informatiche. È prevista la definizione di un sistema nazionale per il riconoscimento della protezione internazionale nell'ambito del ministero dell'Interno, con la Commissione nazionale per il diritto di asilo quale autorità centrale. Il testo interviene anche sulle impugnazioni, prevedendo la definizione dei termini per ricorrere, dell'autorità giurisdizionale competente e la possibilità che la decisione di primo grado sia ricorribile "esclusivamente per motivi di legittimità". In attuazione del regolamento Gestione asilo e migrazione (articolo 5), dovranno essere individuate le autorità competenti a determinare lo Stato responsabile dell'esame della domanda di asilo e disciplinato, tra l'altro, il servizio di orientamento legale gratuito. Per i regolamenti su rimpatri, accertamenti alle frontiere esterne ed Eurodac (articolo 7), il Governo dovrà designare le autorità preposte agli accertamenti, consolidando "il modello organizzativo in uso, basato sull'approccio multidisciplinare e multiprofessionale", nonché disciplinare un "meccanismo di monitoraggio indipendente dei diritti fondamentali" ai sensi dell'articolo 10 del regolamento Accertamenti alle frontiere esterne. Il testo prevede inoltre che l'accesso ai luoghi dove si svolgono gli accertamenti "non comporta autorizzazione all'ingresso nel territorio dello Stato" e che siano definite modalità per prevenire rischi di fuga e minacce alla sicurezza o alla salute pubblica. Quanto ai rimpatri, si stabilisce l'adozione della "decisione unica" nei confronti del richiedente la cui domanda sia stata respinta e la possibilità di trattenimento nei casi previsti dal regolamento. Il Capo II del ddl introduce ulteriori disposizioni in materia di immigrazione e protezione internazionale. L'articolo 9 modifica il testo unico sull'immigrazione (d.lgs. 286/1998), inserendo un nuovo Capo II-bis dedicato al trattenimento. Si stabilisce che nelle strutture di trattenimento "sono assicurati i diritti fondamentali e la dignità della persona connaturati alla privazione della libertà personale". Sono disciplinati accessi, visite, modalità organizzative e monitoraggio delle strutture, affidato al prefetto competente. È inoltre previsto che il ministero dell'Interno adotti linee guida per definire "le caratteristiche tecnico-progettuali, tecnologiche ed impiantistiche generali" dei centri di permanenza per i rimpatri, al fine di garantirne omogeneità sul territorio nazionale. L'articolo 15 interviene sulla legge 47/2017, attribuendo al prefetto, previo parere del tribunale per i minorenni, alcune competenze in materia di minori stranieri non accompagnati e modificando la disciplina del prosieguo amministrativo fino al compimento del diciannovesimo anno di età. Sono inoltre introdotte modifiche in materia di ingresso e soggiorno per motivi di studio dei minori stranieri. Il provvedimento contiene infine disposizioni sul permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo (articolo 16) e criteri per il riordino della normativa in testi unici (articolo 8). La possibilità di disporre la consegna allo Stato di appartenenza di una persona presente sul territorio nazionale qualora la sua permanenza possa compromettere la sicurezza della Repubblica o l'integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello Stato. È quanto prevede l'articolo 11 della bozza del disegno di legge per l'attuazione del Patto europeo su migrazione e asilo, oggi all'esame del Consiglio dei ministri. Il testo stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del ministro dell'Interno, di concerto con l'Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica e con il ministro degli Esteri, previa deliberazione del Cdm – o, in alternativa, con decreto del ministro dell'Interno sempre previa deliberazione del Consiglio dei ministri – "può essere disposta la consegna allo Stato di appartenenza di una persona presente sul territorio nazionale, qualora la sua permanenza possa compromettere la sicurezza della Repubblica o l'integrità delle relazioni internazionali e diplomatiche dello Stato, ovvero quando la consegna sia necessaria in adempimento di obblighi derivanti da accordi internazionali di sicurezza". La norma qualifica il provvedimento come espressione delle prerogative costituzionali in materia di politica estera e sicurezza nazionale e precisa che il decreto "costituisce atto politico" e "determina la sospensione di efficacia di eventuali provvedimenti amministrativi o giudiziari precedentemente adottati nei confronti della medesima persona fino al completo esaurimento degli effetti del decreto". È inoltre previsto che, entro quattro mesi dall’adozione del decreto, il governo riferisca al Copasir sull'applicazione del provvedimento. Un limite ai motivi di ricorso contro la decisione di primo grado nell'ambito delle procedure di protezione internazionale. Lo prevede una norma contenuta nell'articolo 4. Nel dettaglio, l'articolo in questione (dedicato ai principi e criteri direttivi per l'adeguamento al Regolamento Procedure) alla lettera cc) – relativa alle procedure di impugnazione – impone di "prevedere che la decisione di primo grado sia ricorribile esclusivamente per motivi di legittimità, in un termine ragionevole". "Al di fuori degli orari, degli spazi e delle modalità di utilizzo autorizzate", allo straniero trattenuto "non è consentita la libera detenzione, all'interno della struttura, di telefoni cellulari, anche di proprietà, i quali sono custoditi da personale del soggetto incaricato della gestione per essere messi a disposizione dell'interessato per il periodo strettamente necessario per l'utilizzo". Lo prevede una norma contenuta nell'articolo 17. Lo stesso articolo prevede che "all'interno della struttura e nelle sue immediate pertinenze non sono consentite, salva espressa autorizzazione della prefettura, riprese videofotografiche o registrazioni audio che abbiano ad oggetto la struttura, le persone trattenute, il personale delle forze di polizia, del soggetto incaricato della gestione ovvero ogni altra persona presente a qualsiasi titolo. Tale divieto è reso noto anche a mezzo di affissioni all'interno e all'esterno della struttura". Il ddl prevede un contributo economico per alcune misure di integrazione obbligatorie che potrà essere richiesto ai beneficiari di protezione internazionale che dispongano di mezzi sufficienti. In particolare, il testo stabilisce che le misure di integrazione, erogate gratuitamente, potranno prevedere "la possibilità di chiedere il versamento di un contributo per determinate misure di integrazione obbligatorie, quando il beneficiario dispone di mezzi sufficienti e se tale contributo non rappresenta un onere irragionevole". "In caso di violazione dell'interdizione (…) si applica al trasgressore la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilità solidale (…) si estende all'utilizzatore o all'armatore e al proprietario della nave. In caso di reiterazione (…) si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca dell'imbarcazione…". Lo prevede l'articolo 10 della bozza.
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