L’amministratore di condominio è la figura fondamentale all’interno di un’abitazione come un palazzo o condominio e svolge un ruolo tutt’altro che rilevante. Con il passare degli anni infatti i contorni di questa figura, ormai indispensabile, sono divenuti sempre più definiti: l’amministratore di condominio svolge tutte le funzioni esecutive all’interno di esso e si occupa della gestione dei beni comuni, oltre a dover conoscere le norme del Codice Civile e tutta quella serie di regole che regolano in qualche modo la vita condominiale.
Questa figura può essere incarnata non solo da una persona fisica ma anche da una persona giuridica: ma chi ha il compito di nominare un amministratore di condominio ed in particolare quali requisiti deve avere la persona in questione per poter essere effettivamente nominata ? Facciamo in seguito un pò di chiarezza!
Nomina dell’amministratore di condominio e relativi obblighi e doveri
Secondo l’articolo 1129 del codice Civile l’obbligo per la nomina dell’amministratore di condominio scatta dall’ottavo condomino in su. Questo vuol dire che non si è sempre obbligati a nominare questa figura condominiale: effettivamente fino a 7 condomini, la legge lascia la possibilità di scegliere se nominare o meno questa figura. Che si tratti di vivere a Torino, Roma, Milano e qualsiasi altra città, spesso nominare l’amministratore condominiale non è sempre facile: c’è chi spera nella candidatura di un proprio amico in modo da riuscire ad ottenere privilegi o preferenze rispetto al resto degli altri condomini e chi invece vede ovunque incompatibilità e conflitti d’interesse, all’apparenza difficili da conciliare e risolvere senza l’aiuto di un mediatore.
Ancora una volta è sempre l’articolo 1129 del Codice Civile a stabilire chi può nominare l’amministratore: innanzitutto l’assemblea dei condomini o il tribunale ordinario se l’assemblea costituita da almeno 9 componenti non vi provveda e almeno uno di essi vi si rivolga per ottenere la nomina giudiziaria.
Per legge la nomina dell’amministratore condominiale deve essere approvata dalla maggioranza degli intervenuti all’assemblea condominiale: in genere si attribuisce una quota ad ogni singolo membro dell’assemblea e la nomina si considera valida con il voto dei condomini che ne rappresentano la maggioranza.
Nel caso in cui l’assemblea condominiale abbia difficoltà nello scegliere e nominare l’amministratore di condominio scatta l’intervento del giudice ordinario, il quale può però intervenire solo se uno o più condomini facciano ricorso.
Una volta nominato, l’amministratore di condominio può procedere a svolgere la maggior parte dei compiti che lo riguardano: sono tanti gli obblighi e doveri che egli è chiamato a rispettare ed eseguire: appena ricevuto l’incarico, l’amministratore è tenuto a comunicare i propri dati angrafici e professionali che saranno poi custoditi nei registri di condominio ed i suoi recapiti dovranno essre affissi sul luogo d’accesso del condominio in modo che chiunque possa servirsene in caso di necessità e bisogno. L’amministratore condominiale ha inoltre diversi doveri anche nei confornti dell’assemblea di condominio tra cui eseguire le convocazioni dell’assemblea, garantire che il regolamento sia rispettato e disciplinare l’uso delle cose comuni e dei servizi dell’interesse dei condomini, in modo da evitare conflitti o screzi vari riguardanti le aree di spazio comune.
Eseguire gli adempimenti fiscali, riscuotere i contributi, erogare le spese per il funzionamento e la manutenzione delle parti comuni sono solo alcuni degli oneri da tenere sotto controllo per questa figura importantissima per la regolamentazione della vita condominiale. Oltre ai doveri fiscali, appena elencati, egli è tenuto anche a curare tutti i registri come quello di anagrafe condominiale, quello dei verbali delle assemblee, di contabilità e così via..deve inoltre conservare tutta la documentazione riguardante la sua gestione ed il suo operato e lo stato tecnico-amministrativo dell’edificio nel suo complesso.










