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Emilia Romagna, comuni arancione scuro: dove e regole

Da Redazione Ultimenews24.it
24 Febbraio 2021
In Salute e Benessere
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Emilia Romagna, comuni arancione scuro: dove e regole
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Zona arancione scuro da domani per 14 Comuni dell’Emilia Romagna. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi l’ordinanza – condivisa con i sindaci – che si è resa necessaria a tutela della comunità, per contrastare la diffusione del Coronavirus in aree dove i dati delle aziende sanitarie di Imola e della Romagna mostrano una forte crescita dei contagi. 

La zona arancione scuro sarà in vigore da domani fino all’11 marzo per tutti i comuni dell’Ausl di Imola (Imola, Castel San Pietro, Medicina, Mordano, Castel Guelfo, Dozza, Casalfiumanese, Fontanelice, Borgo Tossignano, Castel del Rio) e per quelli confinanti in provincia di Ravenna (Bagnara di Romagna, Conselice, Massa Lombarda e Riolo Terme, che ricadono nel territorio dell’Ausl Romagna). 

Il provvedimento precisa alcuni aspetti rispetto al tema degli spostamenti, limitati alle sole ragioni di lavoro, salute e comprovate necessità. Viene infatti esclusa la possibilità di effettuare visite a parenti e amici una volta al giorno, anche all’interno del proprio Comune, salvo le situazioni di necessità. Non si potrà uscire dal proprio comune, anche se di popolazione inferiore a 5.000 abitanti (come ora previsto e disciplinato per le zone rosse dall’articolo 2 del Decreto legge numero 15 del 23 febbraio scorso): resta la possibilità di recarsi in quelli limitrofi, ma solo per particolari necessità, come ad esempio per l’acquisto di prodotti che nel proprio comune sono introvabili. 

L’ordinanza specifica però che sarà sempre possibile per gli studenti frequentare le lezioni in presenza, ove previste, se la scuola ha sede in un comune non compreso tra i 14 soggetti a restrizione: potranno ovviamente andare e tornare. Restano consentite le attività economiche, comprese quelle di servizio alla persona, permesse nelle zone arancioni del Paese.  

I datori di lavoro pubblici sono tenuti a limitare la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile. Per quanto riguarda gli spostamenti, sono vietati sia in entrata che in uscita dai territori dei comuni, nonché all’interno dei medesimi territori, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Non sono consentiti gli spostamenti verso le abitazioni private e quelli dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, in ossequio a quanto previsto e disciplinato dall’art. 2 del decreto-legge n. 15 del 23 febbraio 2021. Sono consentiti gli spostamenti, anche verso altri comuni, qualora strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui la stessa è consentita. E rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. 

Per la scuola, si stabilisce lo svolgimento in presenza delle sole attività dei Servizi educativi 0-3 anni e Scuole dell’infanzia, mentre le attività didattiche per le scuole di ogni ordine e grado si svolgeranno a distanza al 100%. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento on line con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata – come previsto anche dallo specifico decreto (7 agosto 2020) e successiva ordinanza (9 ottobre 2020) del ministro dell’Istruzione.  

In ambito sportivo, sono sospesi gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, così come l’attività sportiva svolta nei centri sportivi all’aperto. Resta consentito lo svolgimento di attività sportiva solo in forma individuale ed esclusivamente all’aperto. Possibile svolgere individualmente attività motoria in prossimità della propria abitazione, purché nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona e con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie. 

Infine, sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, ad eccezione delle biblioteche, dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi, fermo restando il rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemica.  

E’ previsto l’incremento di tracciamento e screening sulla popolazione. Inoltre, non potrà essere interrotto l’isolamento del caso confermato dopo 21 giorni dalla comparsa dei sintomi, ma dovrà proseguire fino all’effettuazione di un test molecolare con risultato negativo. 

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