Il nesso di causalità secondo i codici di procedura civile e penale sancisce il rapporto tra l’evento dannoso e il comportamento doloso del soggetto
Per la legge italiana il nesso di causalità è il legame tra la condotta e l’evento. Esso rappresenta a tutti gli effetti ed in altre parole il rapporto causa ed effetto. Ad ogni causa corrisponde un effetto relativo e proporzionato. Per questo, il codice di procedura penale sancisce all’articolo 40 che “nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l’evento dannoso o pericoloso, da cui dipende l’esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione“.
Al contrario, nel ramo del diritto civile, non essendo sancita alcuna definizione riguardante il nesso di causalità, rimanda o meglio ha rimandato in molteplici fasi di giudizio all’articolo 40 C.P. suddetto in cui gli organi della magistratura hanno emesso pena di colpevolezza per gli eventi in cui la responsabilità del soggetto per l’evento dannoso era esplicitamente riconosciuta come causa o concausa del verificarsi dell’evento stesso.
In materia di nesso di causalità il legislatore ha sancito delle differenze che Avvocato diritto civile e Avvocato diritto penale sono chiamati a trattare in fase di pregiudizio affinché l’eventuale o successivo processo si concluda nel ramo della giurisprudenza più adatto.
Nesso di causalità nell’ambito penale
In ambito penale il nesso di causalità rappresenta il collante esplicito tra evento doloso e condotta del soggetto. Proprio per questo il legislatore ha studiato ed elaborato dei casi teorici nel diritto penale in cui esiste relazione tra causa ed effetto gravante dalla condotta.
Il diritto giudica il caso per equivalenza o per adeguatezza, il che significa che:
- Nel caso dell’equivalenza il soggetto doloso viene giudicato sia per condotta che per genericità del diritto applicata al caso singolo, ovvero, è necessario che il soggetto abbia realizzato una condizione qualsiasi dell’evento affinché si parli di causalità. Chiaramente questa prima teoria rappresenta un limite per il diritto ed anche per il soggetto doloso perché non pone attenzione alle tempistiche di manifestazione degli eventi. Per fare un esempio tangibile possiamo riportare un caso in cui un soggetto ha un malore e decede in attesa dei soccorsi. Chiaramente i soccorritori non possono essere accusati di omicidio o di omissione di soccorso, ma, stando all’interpretazione pura si manifesterebbe questo procedimento legale.
- Nel caso dell’adeguatezza, invece, deve essere dimostrato che il soggetto doloso abbia svolto azioni propedeutiche al reato o in qualche modo proporzionate all’effetto affinchè si possa parlare di nesso di causalità ma anche questa teoria presenta dei limiti, soprattutto per quanto riguarda l’evento in se poiché non è previsto nessun caso in cui il soggetto doloso sia influenzato da agenti esterni a se stesso, come per esempio l’omicidio per autodifesa.
Nesso di causalità nell’ambito civile
Al contrario del codice di procedura penale, non vi è una collocazione adeguata del nesso di causalità del soggetto doloso tant’è vero che nel testo del codice di procedura civilistica il legislatore cita “i principi generali che regolano la causalità di fatto sono anche in materia civile quelli delineati dagli artt. 40 e 41 c.p. e dalla regolarità causale, in assenza di altre norme nell’ordinamento in tema di nesso eziologico ed integrando essi principi di tipo logico e conformi a massime di esperienza“.
Per via dell’evoluzione del diritto dovuta alla relativa evoluzione della società, negli ultimi anni il legislatore sembra abbia iniziato a differenziare diritto penale e diritto civile tant’è vero che nelle ultime sentenze in cui la magistratura è chiamata a sancire il nesso di causalità molte cause sono state basate su principi statistici ed oggettivi in cui la logica probabilistica prevale sull’interpretazione oggettiva ed irrazionale, “alla lettera” per intenderci.
Proprio per questo motivo differenziante in cui nel diritto penale è importante individuare il “soggetto cui allocare il danno” e nel diritto civile è importante “sanzionare il comportamento riprovevole”, la giurisprudenza tratta ad hoc ogni caso civilistico di nesso di causalità correlandolo ad altre discipline scientifiche, come appunto, la statistica.










