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Omicidio Vannini, “condotta Ciontoli caratterizzata da spietatezza”

Da Redazione Ultimenews24.it
19 Luglio 2021
In Attualità
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Omicidio Vannini, “condotta Ciontoli caratterizzata da spietatezza”
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“La condotta di Antonio Ciontoli fu dunque non solo assolutamente anti doverosa ma caratterizzata da pervicacia e spietatezza, anche nel nascondere quanto realmente accaduto, sicché appare del tutto irragionevole prospettare, come fa la difesa, che egli avesse in cuor suo sperato che Marco Vannini non sarebbe morto”. E’ quanto scrivono i giudici della Quinta sezione penale della Cassazione nelle motivazioni della sentenza pronunciata lo scorso 3 maggio con cui hanno confermato la condanna a 14 anni per Antonio Ciontoli, accusato di omicidio volontario con dolo eventuale, per la morte di Marco Vannini, il 21enne ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. I supremi giudici, rigettando i ricorsi degli imputati, avevano reso definitive la condanna a 9 anni e 4 mesi inflitta lo scorso settembre, al processo d’appello bis, ai due figli di Ciontoli , Martina e Federico e alla moglie Maria Pezzillo, per concorso anomalo in omicidio volontario.

“Ciontoli era ben consapevole di aver colpito Marco Vannini con un’arma da fuoco e della distanza minima dalla quale il colpo era stato esploso; era inoltre consapevole – scrivono i giudici nelle 62 pagine di motivazioni – che il proiettile era rimasto all’interno del corpo del Vannini, come gli aveva fatto notare anche il figlio Federico dopo il ritrovamento del bossolo, e, sebbene la ferita avesse smesso di sanguinare dopo essere stata tamponata, egli ha necessariamente immaginato, rappresentandosi e, nonostante ciò accettando il verificarsi dell’evento che quel proiettile potesse essere causa di una emorragia interna”.

Gli imputati “scelsero di non fare alcunché che potesse essere utile per scongiurare la morte, non solo rappresentandosi tale evento ma accettando la sua verificazione, all’esito di un infausto bilanciamento tra il bene della vita di Vannini e l’obiettivo avuto di mira, ovvero evitare che emergesse la verità su quanto realmente accaduto”, scrivono ancora i giudici.

“E che la preoccupazione della famiglia Ciontoli fosse incentrata esclusivamente sulle conseguenze dannose, derivanti dalla situazione che era venuta a crearsi, si evince dal contegno tenuto da tutti gli imputati anche dopo aver appreso della morte di Vannini. Le risultanze delle intercettazioni ambientali acquisite – scrivono i supremi giudici – restituiscono un quadro illuminante sulla configurabilità del concorso doloso, giacché Antonio, Federico e Martina hanno pacificamente tentato di addivenire ad una versione concordata circa le pistole, su dove si trovassero, su chi le avesse prese e tolte dal bagno”.

“Tutti si preoccuparono subito della presenza del proiettile ancora nel corpo di Vannini, tutti ebbero immediata cognizione di tale circostanza e tuttavia nessuno si attivo’ per allertare tempestivamente i soccorsi, fornendo le informazioni necessarie a garantire cure adeguate al ragazzo ospitato nella loro abitazione e che, sino a quella sera, avevano trattato come uno di famiglia”, si legge in un altro passaggio delle sessantadue pagine di motivazioni.

“Eppure Vannini si era lamentato per il dolore, aveva invocato aiuto e lo aveva fatto in modo talmente forte che le sue urla erano state distintamente avvertite dai vicini di casa e registrate nelle conversazioni telefoniche con gli operatori del 118”, sottolineano i giudici della Suprema Corte.

Antonio Ciontoli come “militare appartenente alla Marina militare e successivamente distaccato ai Servizi segreti, detentore di armi da fuoco e autore dello sparo, ha gestito in maniera autoritaria l’incidente e ha da subito minimizzato l’accaduto, tentando di rassicurare i familiari con spiegazioni poco credibili”, spiegano i giudici.

Antonio Ciontoli “ha interrotto bruscamente la prima telefonata al 118 effettuata dal figlio Federico e dalla moglie affermando ‘non serve niente’; giunto al Pit di Ladispoli, ha preteso di conferire con il medico di turno, spiegando che l’incidente doveva essere mantenuto il possibile riservato, in ragione del suo impiego alla Presidenza del Consiglio. Lo stato di soggezione nel quale versavano i familiari – scrivono i supremi giudici – si desume da molteplici circostanze: tutti gli imputati, dopo aver compreso l’accaduto, omisero di attivarsi per aiutare effettivamente Marco”.

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