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Detrazioni fiscali senza cila o scia quando e possibile iniziare i lavori e acquistare i materiali

Da Redazione Ultimenews24.it
11 Ottobre 2020
In Economia e Finanza
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Detrazioni fiscali senza cila o scia quando e possibile iniziare i lavori e acquistare i materiali
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Detrazione fiscali di opere eseguite senza CILA e SCIA: come evitare la perdita delle agevolazioni fiscali
Mi capita molto spesso di essere consultato da persone che avendo effettuato i lavori senza i necessari “permessi” comunali, mi chiedono se c’è il rischio che possano perdere le relative detrazioni fiscali.

Questa circostanza è stata oltremodo  scaturita con l’avvento del regime di “edilizia libera pura”, ovvero 58 casi statuiti dalla Legge per i quali non occorre effettuare alcuna comunicazione / segnalazione comunale.

Spesso infatti sull’onda emozionale del “fai da te” o del “sentito dire”, ovvero anche mal informati da qualche addetto del settore, viene dato avvio ad un attività edilizia senza approfondire se effettivamente, per il caso specifico, occorra o meno il preventivo deposito di CILA o SCIA, utile a rendere legittime le opere da compiersi.

Uno dei casi più frequenti è la sostituzione di infissi, che molti installatori professano indistintamente come “edilizia libera pura” Art. 6 D.P.R. 380/01 ( quella per cui appunto non occorre effettuare alcuna preventiva comunicazione all’avvio dei lavori ), quando invece rientrano, salvo specifici casi, nella fattispecie di edilizia libera per il quale occorre il deposito della comunicazione d’inizio lavori asseverata, la “CILA” appunto, ai sensi dell’Art. 6bis D.P.R. 380/01.

Purtroppo in Italia la semplificazione dei regimi amministrativi, tra cui quella per l’edilizia, costituiscono un arma “a doppio taglio”: se da una parte il legislatore ha l’intento di favorire la deburocratizzazione, dall’altro tende a non identificare in modo univoco e chiaro i casi per i quali sia possibile godere del beneficio di tale opportunità.

In questo senso l’edilizia privata è una materia articolate e complessa, dove è molto difficile identificare una fattispecie in modo preciso: spesso (per non dire quasi sempre), ogni circostanza d’intervento è un caso a se.

Un altro esempio chiarirà meglio quello che intendo dire: il rifacimento di un bagno.

Alla fatidica domanda che mi viene spesso posta: “Geometra devo rifare il bagno… non occorre nessun permesso, è edilizia libera vero?!”A questa domanda io stesso, pur addetto del settore, non so rispondere se non viene specificato dal cliente quali lavorazioni intenderà effettivamente eseguire nell’ambito del “rifacimento del bagno”: potrebbe trattarsi di edilizia libera “pura” ( che non necessita di CILA ), come di edilizia soggetta a CILA ( o anche SCIA ).

Detto questo, come opportuna premessa, torniamo al dunque…

Qualunque sia la ragione per la quale siano stati eseguiti lavori che avrebbero richiesto una CILA ( o SCIA ), ma inavvertitamente non sia stata predisposta e depositata, come è necessario comportarsi?

Bene, l’esecuzione di opere senza il prescritto deposito della comunicazione / segnalazione al comune amministrativo ove ricade l’immobile, si qualificano a tutti gli effetti, sotto il profilo urbanistico-edilizio, come vere e proprie <<opere abusive>> e come tali viene meno il presupposto utile a poter godere delle agevolazioni fiscali in materia ( detrazione fiscale, iva agevolata, etc.).

Questo è quanto afferma il T.U. Edilizia D.P.R. 380/01 all’art. 49 comma 1:

“…gli interventi abusivi realizzati in assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici.”

Che cosa fare quindi se ci si trova in questi casi? E’ davvero tutto perduto? No, spesso è ancora possibile rimediare…

Lo stesso D.P.R. 380/01 all’art. 50 comma 4, dispone che

“4. Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49.

5. In attesa del provvedimento definitivo di sanatoria, per il conseguimento in via provvisoria degli effetti previsti dal comma 4, deve essere prodotta da parte dell’interessato alle amministrazioni finanziarie competenti copia autenticata della domanda di permesso in sanatoria, corredata della prova del pagamento delle somme dovute fino al momento della presentazione della istanza di cui al presente comma.”

Quando ci si accorge del mancato adempimento amministrativo sotto il profilo urbanistico/edilizio, occorre quindi “correre ai ripari” provvedendo, quanto prima possibile, alla predisposizione, con l’aiuto di un professionista, della CILA / SCIA Cd. “Tardiva”, da trasmettere sia al Comune che all’Amministrazione finanziaria competenti ( a quest’ultima deve essere inviata anche la copia dei pagamenti delle somme dovute sino al deposito dell’istanza ).Certamente si andrà incontro ad una spesa per oneri professionali e ad una sanzione amministrativa ( per il mancato deposito della CILA è pari a 333,00 Euro se la comunicazione è effettuata spontaneamente quando l’intervento è ancora in corso di esecuzione, ovvero pari a 1000,00 Euro se l’intervento è già concluso ), ma quantomeno non vi sarà il rischio di dover rinunciare alle detrazioni fiscali che generalmente ammontano a cifre ben più grandi o con il rischio di vedersi togliere a posteriori le somme già portate in detrazione sulla dichiarazione dei redditi con applicazione di una sanzione pecuniaria pari al 30% dell’imposta non versata. 

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