In caso di disabilità è possibile usufruire di alcuni benefici fiscali che possono portare un significativo risparmio sulle tasse da pagare a fine anno. Vediamo cosa si intende per disabilità, quali benefici si possono ricevere, quale documentazione è necessario presentare per richiedere e ottenere le agevolazioni a cui si ha diritto.
Per i contribuenti che vivono in condizione di disabilità il sistema tributario prevede numerose agevolazioni.
Cosa intende la legge quando parla di “persona con disabilità”?
La legge 104 del 1992, che è la legge quadro preposta alla tutela dei diritti delle persone con disabilità, parla in realtà di “persona handicappata“: dal ’92 possiamo ben dire che siano stati fatti enormi passi avanti nella strada dell’inclusione e dell’eguaglianza, pertanto al giorno d’oggi questa dicitura è rifiutata, reputando opportuno parlare di persona con disabilità, o portatrice di handicap, perifrasi che – lungi dal voler risultare buoniste o eufemistiche – tendono semplicemente a distinguere la persona dalla sua menomazione, a non identificare la persona tutta intera con un aspetto parziale della sua esistenza fisica o mentale.
Nella sostanza, la definizione della legge 104 resta valida: si parla di soggetti che presentano una minoranza fisica, psichica o sensoriale, che sia stabilizzata o progressiva, in ogni caso permanente, e che determina una compromissione della vita sociale e cognitiva tale da generare uno svantaggio, uno stato di emarginazione.
Il minimo che possa fare uno Stato attento, che si fregia di essere sensibile al tema sociale e assistenziale, è prevedere una condizione fiscale agevolata per i contribuenti che vivono in condizione di disabilità.
I benefici fiscali previsti per la persona con disabilità possono essere rivolti direttamente alla persona oppure al familiare del quale la persona risulti a carico.
Ma a quali condizioni il portatore di handicap risulta a carico di un familiare?
Egli si considera “fiscalmente a carico” di un familiare quando il suo reddito complessivo annuo non supera i 2.840,51 euro. In questa cifra non vanno inclusi però i redditi esenti, come ad esempio le pensioni sociali e le indennità. Se per esempio una persona con disabilità percepisce 2.000,00 euro l’anno di pensione sociale e 1.500,00 euro l’anno di spettanze per delle prestazioni occasionali, il suo “reddito complessivo annuo” ammonterà a 1.500,00 euro, e pertanto risulterà “fiscalmente a carico” del familiare che ne sostiene le spese perché il suo reddito è compreso nella cifra limite da non superare.
In questo caso non farà differenza se il documento che attesta la spesa per cui è prevista l’agevolazione sarà intestato alla persona con disabilità o al suo familiare. Inoltre, per quanto riguarda le agevolazioni previste per l’acquisto di un’autovettura, se il familiare ha a carico più di un portatore di handicap, può usufruire dei benefici fiscali per l’acquisto dell’autovettura di ciascuno di loro nel corso dello stesso quadriennio.
Se il limite di 2.840,51 euro viene superato, il contribuente affetto da disabilità sarà considerato il diretto destinatario delle agevolazioni. In questo caso è dunque necessario che i documenti attestanti la spesa per cui è prevista l’agevolazione siano intestati a lui e non al familiare.
Le casistiche particolari che riguardano i familiari fiscalmente a carico potete trovarli nell’articolo segnalato in calce a questo che può fornire ulteriori chiarimenti e risposte alle domande che pervengono all’indirizzo di posta elettronica del sito.
Una volta chiarite le condizioni per le quali un contribuente con disabilità è considerato (o meno) a carico di un familiare, proviamo a fare ordine nella molteplicità della documentazione che bisogna produrre per certificare la propria disabilità e procedere quindi alla richiesta dell’agevolazione fiscale.
Prendiamo un caso specifico, quello del settore auto, e proviamo a chiarire quale documentazione è necessaria per ottenere l’agevolazione per l’acquisto di un’autovettura.
Bisogna innanzitutto distinguere fra le diverse tipologie di disabilità, perché ognuna di esse prevede una specifica documentazione. L’agenzia delle entrate ne individua quattro:
- Non vedenti e sordi;
- Portatori di handicap psichico o mentale cui spetta l’indennità di accompagnamento;
- Persone con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluri amputazione;
- Persone con ridotte o impedite capacità motorie.
1) Nel caso di persona non vedente e sorda si dovrà presentare un certificato della Commissione medica pubblica, nel quale sia attestata la condizione di disabilità.
2) In caso di disabilità psichica o mentale si dovrà presentare il verbale di accertamento dell’handicap prodotto dalla Commissione medica Asl, in cui sia dichiarato che a causa di una disabilità psichica il soggetto si trova in una condizione di handicap. In alternativa si può presentare una certificazione della Commissione medica pubblica preposta all’accertamento dell’invalidità: ma in essa dovrà esserci un riferimento chiaro ed esplicito alla patologia psichica o mentale. Nel caso in cui la certificazione riferisca di uno stato generico di inabilità, non sarà efficace per ottenere il beneficio fiscale in questione.
In caso di disabilità psichica o mentale bisogna inoltre presentare il Certificato di attribuzione dell’indennità di accompagnamento prodotto dalla Commissione preposta proprio all’accertamento dell’invalidità civile. Stesso dicasi se invece dell’accompagnamento la persona si trova in una condizione di ricovero in una struttura sanitaria le cui spese vanno interamente a carico di un ente pubblico.
In caso di soggetto affetto da sindrome di down, che è una condizione patologica inclusa nella tipologia della disabilità psichica o mentale, è sufficiente la certificazione del proprio medico di base in sostituzione del verbale di accertamento della commissione medica Asl.
3) In caso di disabilità con grave limitazione alla deambulazione o pluriamputazioni occorre presentare il verbale di accertamento dell’handicap prodotto dalla commissione medica Asl, dal quale risulti che l’handicap è grave e permanente, e nel quale si faccia esplicito riferimento alla patologia, con diciture come “è impossibilitato a deambulare in modo autonomo”.
4) Le persone con ridotte o impedite capacità motorie sono quelle che non risultano interessate contemporaneamente dalla limitazione alla deambulazione. Si tratta dunque di patologie che interessano ad esempio gli arti superiori. Questa tipologia di handicap prevede di intervenire sul veicolo con delle modifiche tecniche, e richiede un regime speciale dal punto di vista delle agevolazioni fiscali.
In tutti i casi i verbali di accertamento dell’handicap devono comprovare che sussistano i requisiti sanitari per richiedere le agevolazioni fiscali sull’acquisto del veicolo.
Il verbale della commissione medica può sostituire le attestazioni medico-legali necessarie per richiedere le agevolazioni: occorrerà presentare il verbale in copia, accompagnato da un atto di notorietà sulla conformità all’originale, e da una dichiarazione che affermi che nulla di quanto certificato è stato revocato, modificato né sospeso.
Attenzione: importante da sapere
Si può anche intestare il veicolo a un familiare della persona con handicap, ma in questo caso bisognerà dimostrare che la persona con disabilità risulta a suo carico. Per questo si presenterà fotocopia dell’ultima dichiarazione dei redditi, o in alternativa un’autocertificazione
Per usufruire dell’iva al 4% bisogna certificare di non aver acquistato un veicolo agevolato nel quadriennio precedente. In caso contrario è possibile richiedere al PRA (Pubblico Registro Automobilistico) il certificato di cancellazione. Per approfondire il tema dell’acquisto di autoveicolo per persone con disabilità potete leggere gli articoli nel seguito citati
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Fonte: Tasse-fisco.com