Legge n. 178/2020, ovvero la “Legge di Bilancio 2021”, ha confermato le detrazioni in materia di crediti d’imposta che costituiscono il cosiddetto “Piano Nazionale Industria 4.0”.
Il suddetto piano ha lo scopo di incoraggiare e guidare le imprese nella transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale e rilancia quegli investimenti che potrebbero essere penalizzati dalla crisi pandemica e dalla conseguente recessione macroeconomica.
Con una lottizzazione di ca. 24 miliardi di euro, il piano sostiene – sia dal punto di vista quantitativo che in termini di categorie ammesse – investimenti in nuovi beni strumentali, (R & S / innovazione tecnologica / design, e la cosiddetta “formazione 4.0 “.
Credito d’imposta per beni strumentali
Al fine di supportare e incentivare le imprese che investono in nuovi beni strumentali – tangibili o immateriali -, funzionali alla trasformazione tecnologica / digitale dei processi produttivi e rivolti ai siti produttivi dislocati nel territorio dello Stato, la Legge Finanziaria 2021 rafforza ed estende fino a 2022 il credito d’imposta previsto per gli investimenti in beni strumentali, già introdotto dalla Legge n. 160/2019 per il 2020.
· Ambito soggettivo di applicazione
Tutte le imprese residenti in Italia (comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) possono beneficiare del credito d’imposta, indipendentemente dalla loro forma giuridica, settore industriale, dimensione e regime fiscale applicato per il calcolo del reddito, purché rispettino le norme in materia di sicurezza sul posto di lavoro essendo applicabile nel rispettivo settore e che hanno pagato i contributi previdenziali per i propri dipendenti.
Possono beneficiare del credito d’imposta anche professionisti e artisti, seppur limitatamente a beni strumentali diversi da quelli previsti dalla cosiddetta “Industria 4.0” (ovvero “patrimonio ordinario”).
· Ambito di applicazione oggettivo
Tutti gli investimenti in nuovi beni strumentali e immateriali – sia quelli relativi alla cosiddetta “Industria 4.0” , sia quelli essendo ad essa non correlati, ossia i beni cosiddetti “ordinari” – sono interessati dal fondo.
Gli investimenti in tali beni devono essere rivolti a unità produttive ubicate nel territorio dello Stato.
Sono invece espressamente esclusi i seguenti beni: automezzi e altri mezzi di trasporto ex art. 164 del TUIR; beni per i quali è prevista un’aliquota fiscale inferiore al 6,5% ai sensi del DM 31.12.88; edifici; beni gratuitamente devolvibili di società operanti nei seguenti settori: energia, acqua, trasporti, infrastrutture, uffici postali, telecomunicazioni, raccolta e depurazione acque reflue, raccolta e smaltimento rifiuti.
· Ambito temporale dell’applicazione
Il nuovo credito d’imposta si applica agli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2022.
Sono inclusi anche tutti gli investimenti effettuati dal 1 ° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, ma solo a condizione che – entro il 31 dicembre 2022 – venga effettuato un ordine di acquisto del bene in questione, in fase di accettazione da parte del venditore, e che anticipi almeno il 20% del costo di acquisto del bene viene pagato.
Importo del vantaggio concesso
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali cosiddette “ordinarie”
Con riferimento agli investimenti in beni materiali (importo massimo del costo ammesso: 2 milioni di euro) e immateriali (importo massimo del costo ammesso: 1 milione di euro) non riconducibili alla cosiddetta “Industria 4.0”, effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 Dicembre 2021 (o fino al 30 giugno 2022, a condizione che venga effettuato un ordine di acquisto del bene in questione, essendo accettato dal venditore, e che gli anticipi per almeno il 20% del costo di acquisto del bene siano pagati entro il 31 dicembre 2021) , un credito d’imposta pari al 10% del costo determinato ai sensi dell’art. E ‘previsto 110 del TUIR (15% per investimenti in strumenti e dispositivi tecnologici finalizzati all’implementazione di procedure di smart working).
Se gli investimenti vengono effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o fino al 30 giugno 2023, purché siano rispettati i requisiti sopra descritti), il credito d’imposta è pari al 6%.
Investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali cosiddette “4.0”
Per quanto riguarda gli investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali legati all’Industria 4.0 (Appendice A Legge n. 232/2016), il credito d’imposta è diverso a seconda del periodo in cui viene effettuato l’investimento e del suo ammontare.
Per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2021 (o al 30 giugno 2022, purché siano rispettati i requisiti sopra descritti) il credito d’imposta è pari al: 50% dell’investimento fino ad Euro 2,5 milioni; 30% dell’investimento per un importo superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni; 10% dell’investimento tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Per investimenti effettuati dal 1 gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 (o 30 giugno 2023, purché siano rispettati i requisiti sopra descritti): 40% dell’investimento fino a 2,5 milioni di euro; 20% dell’investimento per un importo superiore a 2,5 milioni di euro e fino a 10 milioni; 10% dell’investimento tra 10 milioni e 20 milioni di euro.
Con riferimento agli investimenti in immobilizzazioni immateriali legate all’Industria 4.0, il credito d’imposta è pari al 20% del costo, entro il limite di 1 milione di Euro, indipendentemente dal periodo in cui l’investimento è realizzato
Trattamento fiscale dei crediti d’imposta concessi
Il beneficio in esame non è soggetto a tassazione IRES né IRAP. Inoltre, non è rilevante per l’applicazione degli articoli 61 e 109 del TUIR, par. 5, concernente il calcolo rispettivamente degli interessi passivi indeducibili e delle spese dovute alla presenza di ricavi o proventi esclusi dalla tassazione IRES.
Procedura per beneficiare dei crediti d’imposta concessi
Il credito d’imposta viene concesso a partire dall’anno in cui entrano in funzione i beni in caso di investimenti in beni “ordinari”, ea partire dall’anno in cui sono interconnessi, in caso di investimenti in beni “Industria 4.0”.
I crediti d’imposta possono essere utilizzati, senza necessità di presentare preventivamente la dichiarazione dei redditi, esclusivamente tramite il modello F24 compensando 3 rate annuali di pari importo. I soggetti con ricavi o corrispettivi inferiori a 5 milioni di euro possono compensare il credito in un’unica rata annuale.
Qualora l’importo dell’anno non fosse interamente utilizzato, secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate in occasione di “Telefisco 2021”, l’importo residuo potrà essere utilizzato negli esercizi successivi.
L’importo della compensazione non è soggetto ai limiti stabiliti per i crediti d’imposta iscritti nella sezione “UF” della dichiarazione dei redditi, né ai limiti di compensazione e utilizzazione annuali in caso di debiti tributari scaduti iscritti in lista contribuenti, il cui importo è superiore di Euro 1.500.
Per ulteriori informazioni vi suggeriamo di consultare questo articolo di approfondimento sul credito di imposta sui beni strumentali pubblicato dalla società di consulenza Mare Consulting.