Il problema della detraibilità degli interessi passivi su mutuo contratti per l’acquisto di una abitazione sita non sul territorio italiano e quindi all’estero, è disciplinata sempre dal testo unico sulle imposte sui redditi art. 15 solo che Le hanno proprio dato una risposta sbagliata e spero sia in tempo ed entro la scadenza per rimediare.
Infatti deduco che lei abbia acquistato un immobile che non ha adibito ad abitazione principale.
In questo caso deve fare una distinzione ai fini della detrazione degli interessi passivi pagati su mutui contratti per l’acquisto di una abitazione non principale:
- Mutui stipulati al 31 dicembre 1990 avranno diritto ad una detrazione sugli interessi passivi massimo di 2065,83 euro per ogni intestatario del mutuo;
- Mutui stipulati dal primo gennaio 1991 al 31 dicembre 1992 avranno diritto ad una detrazione sugli interessi passivi massimo di 2065,83 euro per ogni intestatario ma solo se contratti per l’abitazione di abitazioni non adibiti ad abitazione principale (lo so ce sembra strano ma parliamo di residenza secondaria);
- Mutui stipulati dal primo gennaio 1993: se riferiti ad abitazione diversa dalla principale non danno diritto ad alcuna detrazione
Discorso a parte se si dovesse parlare di abitazione principale in quanto in questo caso opererebbe la disciplina dell’art. 15 e come tale avrebbe diritto indipendentemente dalla localizzazione dell’immobile, ma a quel punto sarebbe lecito domandarsi se lei è considerato residente fiscalmente initalia. Mi sembra più azzeccata la prima ipotesi, anche se per lei è la più onerosa perchè non detrae gli interessi apssivi.
Sulla contitolarità non si preoccupi, se può detrarre gli interessi li detrai chi sostiene il costo.
Domanda – Oggetto: Interessi passivi su muto casa a disposizione. Detraibilità nel caso in cui l’immobile sia in un Paese dell’UE.
Mi riferisco alle questioni relative alla casa di Frida in Svezia. Ho acquistato una casa a Bruxelles lo scorso anno insieme a mia moglie tramite un mutuo cointestato accesso presso una banca italiana presente in Belgio. Ho ricevuto la relativa dichiarazione bancaria concernente gli interessi passivi pagati sul mutuo nel 2010 e intendo portarli in detrazione sul 730/2010. Il sostituto d’imposta al quale ho presentato la dichiarazione ha espresso il dubbio che la detrazione degli interessi passivi sia consentita SOLO per gli immobili siti in Italia, e non anche per quelli nei Paesi UE.
Le sarò molto grato per un suo cortese chiarimento in merito.
Vi invitiamo sempre a leggere la categoria dei post scritti sugli immobili che è molto interessante e piena di consigli utili nonchè di chiarimenti che a volte potrebbero proprio rispondere alla vostra specifica domanda o fattispecie.
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Esempio Detrazione Interessi passivi sul Mutuo
Reddito imponibile | |||||
35.000,00 | |||||
Scaglioni di reddito Irpef | Imposta da pagare Irpef | Limite Minimo | Limite Massimo | Aliquota Irpef (%) | Imposte calcolate |
Totale Imposte Lorde | Totale imposte Lorda | 9.620 | |||
Aliquota effettiva | 27% | ||||
Imposta Netta | 9.620 | ||||
Rata Mensile Mutuo | 350 | ||||
Interessi passivi pagati nell’anno | 4.200 | ||||
Detrazione Massima | 4.000 | ||||
Detrazione spettante (19%) | 760 | ||||
Risparmio mensile | 63 | ||||
Rata effettiva | 287 |
Fonte normativa detrazione interessi mutuo
Art. 15 del Tuir che riporto nel seguito: ” b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. L’acquisto della unita’ immobiliare deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l’originario contratto e’ estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati. In caso di acquisto di unita’ immobiliare locata, la detrazione spetta a condizione che entro tre mesi dall’acquisto sia stato notificato al locatario l’atto di intimazione di licenza o di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal rilascio l’unita’ immobiliare sia adibita ad abitazione principale. Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente. La detrazione spetta non oltre il periodo d’imposta nel corso del quale e’ variata la dimora abituale; non si tiene conto delle variazioni dipendenti da trasferimenti per motivi di lavoro. Non si tiene conto, altresi, delle variazioni dipendenti da ricoveri permanenti in istituti di ricovero o sanitari, a condizione che l’unita’ immobiliare non risulti locata. Nel caso l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata dalla relativa concessione edilizia o atto equivalente, la detrazione spetta a decorrere dalla data in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita a dimora abituale, e comunque entro due anni dall’acquisto. In caso di contitolarità del contratto di mutuo o di più contratti di mutuo il limite di 4.000 euro e’ riferito all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti. La detrazione spetta, nello stesso limite complessivo e alle stesse condizioni, anche con riferimento alle somme corrisposte dagli assegnatari di alloggi di cooperative e dagli acquirenti di unita’ immobiliari di nuova costruzione, alla cooperativa o all’impresa costruttrice a titolo di rimborso degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione relativi ai mutui ipotecari contratti dalla stessa e ancora indivisi. Se il mutuo e’ intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno di essi può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi; in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote;
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Fonte: Tasse-fisco.com