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Multe autovelox e 126 bis: attenzione ai punti!

Da Redazione Ultimenews24.it
27 Aprile 2022
In Curiosità
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Multe autovelox e 126 bis: attenzione ai punti!
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In tema di multe autovelox, i dettati normativi a cui fare riferimento sono principalmente due: i precetti costituzionali l’articolo 45 comma 6 del Codice della Strada. Vedremo come, la prima cosa da fare è valutare se la multa può essere annulla e come procedere in tal senso. Il consiglio, ad ogni modo, è sempre quello di rivolgersi ad uno studio legale che possa, soprattutto in presenza di importi elevati, valutare la presenza di elementi di illegittimità.

La revisione periodica dei dispositivi di accertamento e una pronuncia storica della Corte Costituzionale

In materia di accertamenti eseguiti tramite autovelox, qualche anno fa, è stata compiuta dalla tanto attesa sentenza n. 113/2015 della Corte costituzionale, con la quale si è stabilito che gli apparecchi di rilevazione della velocità sulle strade devono essere necessariamente revisionati periodicamente, altrimenti sono irregolari e le multe che derivano da un loro rilevamento illegittime. La conseguenza è che tutte le multe comminate attraverso autovelox non revisionati e non ancora pagate, a seguito della pronuncia della Consulta potranno essere annullate. A tal proposito, al fine di evitare confusioni, occorre tuttavia sottolineare che la pronuncia fa riferimento esclusivo ad autovelox fissi e non quelli utilizzati dalle pattuglie nelle postazioni di controllo mobili per i quali, l’accertamento della corretta funzionalità, avviene poco prima dell’utilizzo da parte dell’operatore.

I requisiti di legittimità degli autovelox

Benché la Corte Costituzionale abbia operato una rivoluzione copernicana nell’ambito degli accertamenti con autovelox aprendo un vero e proprio mondo su possibili multe da annullare. È bene ricordare che, in tutti i casi, questi apparecchi di rilevazione devono necessariamente rispondere certi requisiti onde poter legittimamente giustificare l’irrogazione di sanzioni.

I requisiti sono i seguenti:

  1. Il modello utilizzato deve essere omologato dal ministero dei trasporti e i suoi estremi devono essere riportati nel verbale di contestazione.
  2. Segnalazione adeguata. I dispositivi devono essere segnalati adeguatamente attraverso cartelli stradali e dispositivi luminosi che ne preannuncino la presenza. In difetto di idonea informazione circa la presenza e l’utilizzazione di autovelox, il relativo verbale di contestazione è illegittimo e tale principio non può essere svuotato di efficacia “nell’ambito dei rapporti organizzativi interni alla pubblica amministrazione” (Cass. n. 25392/2017 e Cass. n. 6407/2019)
  3. Indicazione del limite di velocità. Affinché la contestazione sia valida, inoltre, è ovviamente necessario che sia indicato il limite di velocità.
  4. Tali apparecchi possono essere posizionati incondizionatamente solo sui percorsi extraurbani. Nel caso in cui essi siano posizionati su percorsi urbani ordinari, invece, le relative multe sono sempre annullabili, anche se vi sia stato il nullaosta del prefetto.
  5. Presenza dell’agente. L’ordinanza n. 680/2011 della Corte di cassazione, dal verbale della multa deve necessariamente e in ogni caso emergere la presenza di un agente preposto al servizio di polizia nella fase di elaborazione dell’accertamento, cosa che rischia di non essere garantita nel caso in cui il comune interessato esternalizzi totalmente la gestione del servizio.

La spinose questione legata all’art 126 bis

L’articolo 126 bis del Codice della Strada pone un obbligo a carico del proprietario di un mezzo di trasporto di rivelare, quando richiesto a seguito della notifica di una sanzione amministrativa i dati del conducente del mezzo stesso e ciò entro 60 giorni dalla notifica di un verbale. Il fine è quello di poter procedere con la decurtazione dei punti dalla patente di guida.

Tale obbligo, sempre secondo la suddetta norma, viene posto a carico in forma stabile sia della persona fisica che giuridica dal 3.10.06, data di entrata in vigore del decreto 262/06 poi convertito nella legge n. 286 del 24.11.06 la sanzione della mancata comunicazione dati è adesso non più contemplata dall’art.180  comma 8 ma direttamente dall’art.126 bis cds stesso (euro 286,00 nel minimo edittale).

 

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