(Adnkronos) – Per i giudici della Cassazione che lo scorso aprile hanno disposto un processo d’Appello bis per l’omicidio di Martina Scialdone, l’avvocata uccisa a colpi d’arma da fuoco il 13 gennaio 2023 dal suo ex, Costantino Bonaiuti, ingegnere di sessantatré anni, nella sentenza di secondo grado "sono stati trascurati plurimi sintomatici elementi" relativi all'aggravante della premeditazione. I giudici della prima sezione penale della Suprema Corte hanno accolto il ricorso della procura generale della Corte di Appello di Roma "ritendendolo fondato" proprio sul punto dell'aggravante che era caduta invece nel processo d'Appello dove erano state anche concesse le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti. Una sentenza, quella dei giudici della Corte di Assise di Appello di un anno fa, che aveva ridotto la pena per Bonaiuti dall'ergastolo del primo primo grado a 24 anni e otto mesi. Il delitto della trentaquattrenne avvenne fuori da un ristorante in via Amelia al Tuscolano a Roma davanti al fratello della vittima, arrivato sul posto perché preoccupato per la sorella. Secondo i supremi giudici tra gli elementi trascurati, come riportato nelle 25 pagine di motivazioni depositate, ci sono "le condotte realizzate da Bonaiuti nel tempo immediatamente antecedente all'esplosione del colpo d'arma da fuoco, a partire dal momento della conferma, nel pomeriggio del 13 gennaio, della frequentazione di Scialdone" con un'altra persona costituite da "insistenti telefonate finalizzate ad anticipare a quel giorno l'incontro invece fissato il 15 gennaio e che avevano destato nella persona offesa allarme, tant'è che aveva condiviso con l'amica la sua posizione, fino al posizionamento dell'arma, sin dalle 19,27, nella tasca del giubbotto che avrebbe indossato per recarsi a quell'incontro". E ancora "l'uscita, alle ore 21,43, armato, in assenza di qualsiasi plausibile motivo per portare con sé la pistola. A tale proposito – sottolineano i giudici della Prima sezione penale della Cassazione – è appena il caso di osservare come sia manifestamente illogica la circostanza, immotivatamente enfatizzata dal giudice di appello, della mancata adozione di cautele (come quella di spegnere le telecamere dell'abitazione) durante il prelievo dell'arma, perché non vi sono elementi sulla scorta dei quali ipotizzare, come invece ha fatto la Corte di assise di appello, che l'imputato intendesse precostituirsi un alibi, emergendo invece che egli si sia armato per recarsi all'appuntamento con la donna in un momento in cui aveva ben chiara l'irrevocabilità della sua decisione di interrompere la loro relazione, tanto che ne aveva intrapresa una nuova". E infine "il contegno, verbalmente e fisicamente aggressivo, di Bonaiuti durante l'intero incontro e durante le varie fasi della lite, che appena prima dell'esplosione del colpo d'arma da fuoco aveva tentato di trattenere per un braccio la donna" così come "l'esplicito intento omicidiario" ascoltato da una testimone. Si tratta di emergenze processuali, scrivono i supremi giudici "che il giudice di appello ha depotenziato assertivamente come circostanze scarsamente persuasive in ordine all'insorgenza del proposito criminoso e con le quali, al contrario, avrebbe dovuto confrontarsi, avendo invece reso una motivazione che ha finito per confondere l'aggravante della premeditazione con elementi eventualmente indicativi della volontà di Bonaiuti di preordinare atti elusivi delle successive indagini, di precostituirsi un alibi o, comunque, di assicurarsi l'impunità". Osserva, poi, il Collegio come vi sia un ulteriore elemento che avrebbe dovuto essere vagliato al fine di verificare la sussistenza o no dell'aggravante della premeditazione, "ossia quello del movente che la stessa Corte di assise di appello ha confermato essere costituto dalla gelosia, tale da integrare l'aggravante dei motivi futili. L'individuato movente del delitto, com'è noto, ben può costituire un elemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante della premeditazione, sebbene non sufficiente, da solo, a integrarla". Bonaiuti era accusato di omicidio volontario aggravato dai motivi futili e abietti rappresentati dalla gelosia, dall’aver agito contro una persona a lui legata da relazione affettiva, e dalla premeditazione, in particolare "portando con sé l’arma sul luogo dell’appuntamento essendo consapevole della volontà di interrompere definitivamente la relazione controllandone gli spostamenti grazie all’installazione clandestina di un dispositivo gps collegandolo al suo cellulare”. All’uomo era contestato anche il porto illegale in luogo pubblico della pistola semiautomatica Glock che deteneva per uso sportivo. Con la sentenza i supremi giudici hanno accolto la richiesta della procura generale della Cassazione, a cui si erano associate le parti civili, che aveva chiesto di rigettare il ricorso dell’imputato e di accogliere quello della procura generale di Roma. "Plurimi elementi portano a escludere il colpo partito accidentalmente, una tesi smentita anche dai testimoni oculari. E il ricorso dell’imputato non scardina la coerenza degli elementi cristallizzati”, aveva detto la rappresentante della procura generale in Cassazione Lidia Giorgio che nel corso della requisitoria in aula aveva evidenziato come anche dalla sentenza emergerebbe che il ghigno raccontato dai testimoni non fosse “di dolore ma di compiacimento”. Ora ci sarà un nuovo processo d’Appello davanti a una diversa sezione della Corte di Assise di Appello di Roma. “Credo sia veramente una sentenza importante per il caso specifico ma anche più in generale a livello scientifico perché ribadisce e chiarisce una volta di più i principi guida della premeditazione”, sottolinea all’Adnkronos l’avvocato Mario Scialla, legale di parte civile della madre e del fratello di Martina Scialdone. "La famiglia è soddisfatta perché sono stati riconosciuti gli argomenti a favore della premeditazione, da sempre evidenziati e sostenuti", dice il penalista.
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