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Rottamazione-quinquies, seconda rata entro il 30 settembre: cosa c’è da sapere

Da Redazione Ultimenews24.it
24 Settembre 2026
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Rottamazione-quinquies, seconda rata entro il 30 settembre: cosa c’è da sapere
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(Adnkronos) –
Si avvicina la scadenza della seconda rata della Rottamazione-quinquies. Il termine di pagamento è fissato al prossimo 30 settembre e riguarda i contribuenti che hanno aderito alla definizione agevolata delle cartelle introdotta dalla legge di Bilancio 2026. Lo indica l'Agenzia delle Entrate-Riscossione Il versamento deve essere effettuato utilizzando il modulo allegato alla comunicazione delle somme dovute. I contribuenti che ne hanno necessità possono recuperare la comunicazione, con il dettaglio degli importi da versare e i moduli di pagamento, direttamente nell’area riservata del sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it oppure riceverli via e-mail inviando una richiesta dall’area pubblica, senza necessità quindi di credenziali di accesso, allegando un documento di riconoscimento.   
Le regole della decadenza. In vista del termine di pagamento, è importante ricordare che la Rottamazione-quinquies perde efficacia se, alla data di scadenza di una rata del piano, risultano due rate non saldate o versate solo parzialmente. Quindi, se al prossimo 30 settembre risultassero omessi o insufficienti i pagamenti relativi alle prime due rate (la precedente scadeva il 31 luglio), verrebbero meno i benefici della definizione agevolata. La decadenza dalla Rottamazione-quinquies si verifica anche a seguito dell’omesso o insufficiente versamento dell’ultima rata del piano (se si è scelto il pagamento in due sole rate, la seconda da versare il 30 settembre è anche l’ultima), ma in questo caso saranno considerati tempestivi i versamenti effettuati entro i 5 giorni successivi alla data di scadenza, quindi entro il 5 ottobre. La legge prevede, infatti, che tale maggior termine di 5 giorni sia considerato nelle sole ipotesi di versamento in un’unica rata (che era previsto il 31 luglio 2026) o dell’ultima rata di quelle nelle quali il debitore ha scelto di dilazionare il pagamento.  È possibile pagare in banca, agli uffici postali, nelle tabaccherie e ricevitorie, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati, utilizzando i canali telematici delle banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi di Pagamento (PSP) aderenti al nodo pagoPa, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione e con l'App Equiclick. Si può pagare anche direttamente agli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione prenotando un appuntamento. Per agevolare i contribuenti nella gestione dei pagamenti, sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione è disponibile un calendario completo con tutte le scadenze previste per la Rottamazione-quinquies e per le altre definizioni agevolate in corso, uno strumento utile che consente di tenere sotto controllo le date di interesse, salvarle come promemoria e, se si vuole, procedere direttamente al pagamento delle rate.  La definizione agevolata introdotta dalla Legge n.199/2025 (Legge di Bilancio 2026), alla quale si poteva aderire presentando domanda entro lo scorso 30 aprile 2026, presenta un ambito applicativo riferito esclusivamente a determinati carichi affidati in riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023 (imposte dichiarate ma non versate, omesso versamento dei contributi Inps diversi da quelli richiesti a seguito di accertamento, sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada affidate dalle Prefetture). La definizione agevolata consente di pagare il solo importo del debito residuo dovuto a titolo di capitale e quello dovuto a titolo di rimborso spese per le eventuali procedure esecutive e per i diritti di notifica. Non saranno invece da corrispondere gli interessi e le sanzioni inclusi negli stessi carichi, gli interessi di mora, le cosiddette “sanzioni civili", accessorie ai crediti di natura previdenziale, e l'aggio. Per quanto riguarda le sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada dalle competenti amministrazioni dello Stato (Prefetture) non sono, invece, da corrispondere le somme dovute a titolo di interessi (comunque denominati, comprese le cosiddette “maggiorazioni”), nonché quelle dovute a titolo di aggio. 
—economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tags: adnkronosultimora
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