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Home Economia e Finanza

TARI sulla seconda casa: come funziona per la villa al mare, montagna o campagna

Da Redazione Ultimenews24.it
10 Ottobre 2020
In Economia e Finanza
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TARI sulla seconda casa: come funziona per la villa al mare, montagna o campagna
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La TARI sulla seconda casa è dovuta salvo i casi di esenzione descritti nel seguito, tuttavia le regole per il calcolo della tassa sui rifiuti cambiano in base ai componenti del nucleo familiare e alla tariffa applicata del comune di ubicazione dell’abitazione sia questa situata al mare, in montagna o campagna. La TARI sulla seconda casa è un argomento molto dibattuto e fonte di molti contenziosi tra fisco e contribuente in quanto il comune ha facoltà di applicare una presunzione sul numero di occupanti e utilizzo addivenendo così ad una tassazione forfettaria basata su una presunzione relativa. Il calcolo della TARI sulla seconda casa può quindi essere errato e discostarsi fortemente dalla realtà. Il contribuente però può segnalare al comune il calcolo non corretto del tributo e arrivare così a ridurre il danno. Spesso però ci si arriva dopo anni.

Cos’è la TARI e Come Funziona

LA TARI è uno dei tre tributi di cui si componeva la famosa IUC (imposta unica comunale) che nessuno conosce formata dall’IMU (imposta municipale) dalla Tasi (tributo sui servizi indivisibili) e per finire dalla TARI (tassa sui rifiuti)

In principio si chiamava la Tarsu tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani istituita dall’art. 1 c. 639 L. n. 147/2013 (cd. legge di stabilità per l’anno 2014), poi prese il nome di Tia tariffa di igiene ambientale, poi Tares tributo comunale sui rifiuti e sui servizi ed ora TARI chissà ancora per quanto. Nella sostanza stiamo sempre parlando della tassa sui rifiuti.

I presupposti per l’applicazione della tassa sulla spazzatura o sui rifiuti è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e non la proprietà come molti di voi scrivono i presumono. Questo è quanto disciplinato dall’art. 1 c. 641 della Legge n. 147/2013. Ho evidenziato la parola suscettibili perchè è molto importante e lo vedremo dopo, tenetela a mente.

La TARI dovrebbe arrivarvi a casa con il bollettino postale (sembra del comune… a me è arrivata ad esempio) mentre l’IMU e la TASI si versano insieme ma sarà il contribuente a doversi attivare. Anche queste 2 dovrebbero in teoria, almeno nel caso delle persone fisiche, procedere con l’invio a casa, o almeno alcuni comuni so che lo fanno o lo facevano. Per l’IMU a me è arrivata a casa solo il primo anno anche se a ridosso della scadenza.

Il principio su cui si fonda la Tariffa sui rifiuti è “chi inquina paga”. Questo porta a ritenere che il prelievo da parte dell’ente impositore (Il Comune) non può applicare tariffe elevate o determinarle autonomamente  e deve rispettare anche il criterio della “proporzionalità”.

TARI sulla seconda casa: come si calcola

La domanda su chi e come debba pagare la TARI sulla casa al mare è naturale anche perché entra nel calcolo dei costi di gestione e manutenzione di un secondo immobile. Nella pratica il comune prende la tariffa imposta e prende il numero di componenti del nucleo familiare. Sul sito di molti comuni che ho consultato è prevista la possibilità di utilizzare dei format per comunicar eeventuali riduzioni o per indicare il numero di occupanti ed il periodo di soggiorno medio presso l’abitazione.

Tuttavia non so quanti sappiano dell’esistenza di questa procedura che potrebbe portarvi a determinare un prelievo ed una tassazione ben già bassa di quella che che il Comune applica automaticamente dopo l’acquisto di casa.

Vi lascio immaginare quanto si discuta la realtà da questo calcolo in considerazione che la permanenza media di un abitante in un comune in una casa al mare, montagna o campagna potrebbe anche essere di un decimo rispetto all’anno.

Non so quando il legislatore abbia partorito questa possibilità ma prima spargete voce di questo e prima si arresta il flusso di denaro che inconsapevolmente state dando all’erario senza accorgervene e senza sapere che potreste, si spera, risparmiare qualcosa su questo tributo.

Da sapere comunque che avete la possibilità di contestare questa presunzione relativa del comune e dimostrare che non ci siete mai in questa casa se non in sporadici periodi. L’elemento da portare a sostegno sono come al solito le utenze. Del resto i comuni o l’agenzia delle entrate ci ha capato una vita per dimostrare che il contribuente non viveva veramente in quella o quell’altra cos….ora lo strumento che loro utilizzavano per distorcere le agevolazioni prima casa sulle seconde case al mare o in montagna ora gli si ritorce contro e ci consente di pagare meno TARI.

Nel seguito l’articolo di approfondimento che vi aiuta a comprendere come fare per effettuare il calcolo della tariffa spettate e da proporre al comune.

Il comune in pratica attinge alla propria anagrafe tributaria e verifica quanti sono i componenti del nucleo familiare senza richiedere eventuali dichiarazioni al contribuente o informazioni qualitative che possono aiutare e comprendere o meno l’effettiva degenera del tributo o quantomeno per orientare meglio il calcolo e affinare la stima.

Succede così che una famiglia anche di 5 persone debba pagare per la casa al mare come se ci stesse tutto l’anno quando sappiamo che questo nel 99% dei casi no si avvera.

Così anche se utilizzate per esempio la casa la mare, montagna o compagna per i mesi estivi e per qualche we l’anno vi trovate a pagare uno sproposito solo perchè il Comune ha la facoltà di applicare questa presunzione.

Ricordo che la norma in teoria dava la possibilità ai Comuni proprio di prevedere delle tassazioni agevolate per le case di villeggiatura o comune casa il cui utilizzo era limitato o discontinuo. In tal senso si esprimeva al tempo l’articolo 1, comma 659, Legge n.147/2013 che recitava: “Il comune con regolamento di cui all’articolo 52 del decreto, legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

Fonte: Tasse-fisco.com

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